COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Albate Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Albate Calcio/Pontelambrese del 26/11/2006 C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Albate Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. G
Gara Albate Calcio/Pontelambrese del 26/11/2006
C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
La società F.C. ALBATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FRANCESCO MAMBRETTI per 3 GARE, lamentando che si sono verificati dei diverbi tra il MAMBRETTI e un avversario in seguito ad un aspro contrasto di gioco.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il MAMBRETTI ha ripetutamente insultato e minacciato un avversario; nel contempo ha insultato anche il direttore di gara.
La squalifica comminata dal GS deve ritenersi equa in relazione al comportamento su descritto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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