COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Castellese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Tavernola/Castellese Calcio del 19/11/2006 C.U. n.15 del Comitato di BERGAMO datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Castellese Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Tavernola/Castellese Calcio del 19/11/2006 C.U. n.15 del Comitato di BERGAMO datato 23/11/2006 La società A.S. CASTELLESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PAOLO CARRARA per 5 GARE, lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione alla reale gravità del comportamento tenuto dal calciatore stesso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere parzialmente accolto, considerato che gli insulti e le minacce proferite verbalmente al direttore di gara si sono verificate in un unico contesto di protesta e che gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione consente una lieve riduzione della squalifica. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore PAOLO CARRARA a 4 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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