COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Linarolo Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Linarolo/Cavese del 25/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di PAVIA datato 30/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Linarolo Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Linarolo/Cavese del 25/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di PAVIA datato 30/11/2006 La società U.S. LINAROLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: LOPEZ WILLIAM – CHIODI MICHAEL – PIETRA FLAVIO – MARCONI ROBERTO e COMPAGNONI DAVIDE per 3 GARE; FRANCESCO CARUSO per 9 GARE; ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00, lamentando che non si è verificata nessuna rissa in campo e il CARUSO non ha colpito un avversario con particolare violenza. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, come correttamente motivato dal GS nella propria delibera, si è effettivamente verificata una rissa sul terreno di gioco. Rissa questa, descritta chiaramente dal direttore di gara nel proprio rapporto. I calciatori LOPEZ, CHIODI, PIETRA, MARCONI e COMPAGNONI hanno preso parte a tale rissa in modo attivo unitamente ad altri calciatori della CAVESE (UWIMANA SALIM – RANFONE DAVIDE – SUELLA ANDREA). Il CARUSO invece ha tenuto un comportamento di notevole violenza nei confronti di un avversario. Tali comportamenti giustificano le squalifiche comminate dal GS ai calciatori, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00 alla reclamante. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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