COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Mairano Azzano Camp. 2^ Cat. COPPA LOMBARDIA Gara Mairano Azzano/Real Leno del 16/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 14/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Mairano Azzano Camp. 2^ Cat. COPPA LOMBARDIA
Gara Mairano Azzano/Real Leno del 16/11/2006
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. MAIRANO AZZANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società REAL LENO avrebbe fatto partecipare il calciatore GIORGIO DALMIANI in posizione irregolare.
Preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, si rileva: il reclamo presentato a Questa Commissione deve essere dichiarato INAMMISSIBILE, infatti, la normativa vigente che regola la COPPA LOMBARDIA così come espressamente riportato e ribadito nel C.U.n.5 del Comitato Regionale Lombardia, datato 08/08/2006, prevede al punto “disciplinare sportiva” lettera g – che il GS decide “in prime cure a definitiva istanza” pertanto, non è contemplato alcun mezzo di impugnazione avverso la sua decisione.
Ciò premesso la Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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