COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Rovellasca 1910 Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Novedrate/Rovellasca del 02/12/2006 C.U. n.18 del Comitato di COMO datato 07/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C. Rovellasca 1910 Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Novedrate/Rovellasca del 02/12/2006 C.U. n.18 del Comitato di COMO datato 07/12/2006 La società ROVELLASCA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha dato partita persa per 0-3 e l’ ha penalizzata di un punto in classifica e le ha comminato ‘ammenda di Euro 55,00, lamentando che non vi è stato alcun rifiuto da parte della società di proseguire la gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le affermazioni addotte dalla società ROVELLASCA nel reclamo non trovano alcuna conferma nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova. Infatti, il direttore di gara nel proprio referto, ha chiaramente affermato che la società reclamante si è rifiutata di proseguire la gara accampando una insufficiente illuminazione. Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del GS che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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