COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cavese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Linarolo/Cavese del 25/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di PAVIA datato 30/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cavese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Linarolo/Cavese del 25/11/2006 C.U. n.17 del Comitato di PAVIA datato 30/11/2006 La società U.S. CAVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: SALIM UWIMAN – DAVIDE RANFONE e ANDREA SUELLA per 3 GARE; ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00, lamentando che non si è verificata nessuna rissa in campo bensì un normale diverbio tra calciatori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, come correttamente motivato dal GS nella propria delibera, si è effettivamente verificata una rissa sul terreno di gioco. Rissa questa, descritta chiaramente dal direttore di gara nel proprio rapporto. I calciatori LOPEZ, CHIODI, PIETRA, MARCONI e COMPAGNONI hanno preso parte a tale rissa in modo attivo unitamente ad altri calciatori della CAVESE ( SALIM UWIMAN – DAVIDE RANFONE e ANDREA SUELLA). Tali comportamenti giustificano le squalifiche comminate dal GS ai calciatori, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00 alla reclamante. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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