COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Nuova Chiuduno Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Nuova Chiuduno/Valcavallina del 18/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Nuova Chiuduno Camp. Jun. Prov. Gir. C
Gara Nuova Chiuduno/Valcavallina del 18/11/2006
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società NUOVA CHIUDUNO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società VALCAVALLINA avrebbe fatto partecipare i calciatori REBHAOUI LEBDAOUI e THIELLO NDIAGA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte.
Rilevato che la società VALCAVALLINA non ha inviato le proprie deduzioni.
Rilevato che presso l’ufficio tesseramenti i due calciatori non risultano tesserati alla data della disputa della gara.
Visti gli art. 12-13-14-17-42 n.2 del CGS., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
a) di comminare alla società VALCAVALLINA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società VALCAVALLINA l’ammenda di Euro 120,00;
c) di inibire a tutto il 21/01/2007 il dirigente accompagnatore sig. GIANFRANCO SANGA della società VALCAVALLINA
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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