COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sondrio Calcio Camp. Eccellenza Gir. B Gara Sondrio Calcio/U.S. Caratese del 03/12/2006 C.U. n.21 del CRL datato 06/12/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Sondrio Calcio Camp. Eccellenza Gir. B
Gara Sondrio Calcio/U.S. Caratese del 03/12/2006
C.U. n.21 del CRL datato 06/12/2006
La società SONDRIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PONCETTA MARZIANO per 5 GARE, lamentando che la squalifica comminata sarebbe eccessiva, in quanto il predetto calciatore si sarebbe limitato a inveire verbalmente contro l’arbitro senza però assumere alcun atteggiamento minaccioso.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il PONCETTA al termine della gara, ha rivolto nei confronti del direttore di gara ripetute espressioni non solo gravemente offensive e ingiuriose, ma anche minacciose. Rileva altresì che tale comportamento, seppur non concretizzatosi in uno scontro fisico con l’arbitro, legittima pienamente la squalifica disposta dal GS anche in considerazione del ruolo di capitano rivestito dal PONCETTA.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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