COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Castellani Luca in proprio Camp. Promozione Gir. B Gara Calolziovictoria/Villa d’Adda Calcio del 19/11/2006 C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Castellani Luca in proprio Camp. Promozione Gir. B
Gara Calolziovictoria/Villa d’Adda Calcio del 19/11/2006
C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006
Il tecnico CASTELLANI LUCA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 24/01/2007, lamentando in sintesi di non aver ingiuriato l’arbitro di essere stato quindi allontanato ingiustamente ed infine di aver tenuto al termine della gara un comportamento corretto essendosi limitato a far presente al direttore di gara di non aver proferito nessuna ingiuria.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: che la versione resa dal reclamante si pone in netto contrasto con quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto e per quanto riguarda le proteste al termine della gara anche da uno dei due assistenti. L’arbitro, peraltro, sentito da Questa Commissione ha confermato quanto scritto sul rapporto di gara. E’ pacifico che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria di prova nel giudizio disciplinare ed in tale sede non può darsi credito ad una versione di parte contrastante con lo stesso. Pertanto, la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal tesserato.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone di incamerare la tassa già versata.
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