COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vis Nova Giussano Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Vis Nova Giussano/Ardisci e Spera del 26/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vis Nova Giussano Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Vis Nova Giussano/Ardisci e Spera del 26/11/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società VIS NOVA GIUSSANO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ARDISCI e SPERA avrebbe fatto partecipare il calciatore LUCA RANCATI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società ARDISCI e SPERA non ha inviato le proprie deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006 il calciatore RANCATI risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli art. 12-13-14-17-42 n.2 del CGS., la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società ARDISCI e SPERA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società ARDISCI e SPERA l’ammenda di Euro 160,00; c) di squalificare il calciatore LUCA RANCATI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 23/01/2007 il dirigente accompagnatore sig. GRAMMATICA LUCIANO della società ARDISCI e SPERA. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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