COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vis Nova Giussano Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Vis Nova Giussano/Ardisci e Spera del 26/11/2006 C.U. n.21 del CRL datato 06/12/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Vis Nova Giussano Camp. 1^ Cat. Gir. G
Gara Vis Nova Giussano/Ardisci e Spera del 26/11/2006
C.U. n.21 del CRL datato 06/12/2006
La società VIS NOVA GIUSSANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SERGIO MASTROMATTEI per 5 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato ha reagito colpendo un avversario con una manata al volto.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato di aver visto il MASTROMATTEI sferrare un violento pugno ad un avversario, provocandogli una forte emorragia nasale, tanto che veniva trasportato al pronto soccorso.
Il comportamento violento tenuto dal MASTROMATTEI giustifica la squalifica comminatagli dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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