COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Savoia Calcio A.S. Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Baranzatese/Savoia calcio del 26/11/2006 C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Savoia Calcio A.S. Camp. 1^ Cat. Gir. H
Gara Baranzatese/Savoia calcio del 26/11/2006
C.U. n.20 del CRL datato 30/11/2006
La società SAVOIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO FRANZE’ per 4 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore FRANZE’ portiere della SAVOIA CALCIO, in seguito ad una decisione arbitrale, dopo aver colpito con un calcio il palo della porta, alla notifica dell’espulsione si rivolgeva nei confronti de direttore di gara in modo minaccioso. Peraltro, il comportamento tenuto dal FRANZE’, seppure censurabile, non essendo connotato da alcuna violenza, può essere valutato con minor rigore.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore ALESSANDRO FRANZE’ a 3 GARE.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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