COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Amici Mapello 2004 Camp. 2^ Cat. Gir. A Gara Amici Mapello/Zogno V.Brembana del 12/11/2006 C.U. n.14 del Comitato di BERGAMO datato 16/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 21/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Amici Mapello 2004 Camp. 2^ Cat. Gir. A Gara Amici Mapello/Zogno V.Brembana del 12/11/2006 C.U. n.14 del Comitato di BERGAMO datato 16/11/2006 La società AMICI MAPELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore BIFFI MASSIMO sino al 12/11/2009, lamentando che seppure il calciatore si sia reso responsabile di quanto gli è stato contestato il tutto sarebbe avvenuto in un particolare contesto di nervosismo da parte di un atleta che si è scusato con l’arbitro per la sua condotta e che in passato si è distinto per correttezza e lealtà. Si chiede, di conseguenza, una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge la pacifica ed indiscussa responsabilità del calciatore BIFFI per i fatti che gli sono stati ascritti. Appare, di conseguenza, del tutto meritevole di conferma la sin troppo benevola squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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