COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sanmartinese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Sanmartinese/Cavenago del 09/12/2006 C.U. n.18 del Comitato di LODI datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sanmartinese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Sanmartinese/Cavenago del 09/12/2006 C.U. n.18 del Comitato di LODI datato 14/12/2006 La società SANMARTINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore EL HARNANE ABDARAZZK sino al 31/12/2007, chiedendo una riduzione della sanzione inflittagli. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come descritto nel rapporto arbitrale e confermato dal direttore di gara, sentito da Questa Commissione a maggiori chiarimenti al termine della gara il calciatore sanzionato correva verso gli spogliatoi della società CAVENAGO e, dopo aver aperto la porta ed afferrato un calciatore avversario lo trascinava fuori dallo spogliatoio e lo colpiva violentemente con diversi pugni al volto. L’aggressione terminava solo grazie al pronto intervento dei dirigenti di entrambe le squadre i quali, riuscivano a fatica, a frenare il calciatore della SANMARTINESE. Tutto ciò premesso, visto il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato, considerata la violenza dell’aggressione e le conseguenze subito dal calciatore avversario a seguito dei pugni ricevuti, riportava emicrania, lividi ed ecchimosi sul volto, la sanzione comminatagli dal GS appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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