COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Orat. San Vito Tribiano Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Tribiano/Sermazzano del 03/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Orat. San Vito Tribiano Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Tribiano/Sermazzano del 03/12/2006 La società ORATORIO SAN VITO TRIBIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Martino GOLA per 5 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato si sarebbe limitato a cerca di allontanare i suoi compagni di squadra dagli avversari, senza compiere alcun gesto violento La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il GOLA si inserì in una rissa, partecipandovi attivamente, scaturita nel corso della gara in oggetto. La ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, contrasta con quanto riportato nel referto del direttore di gara, trattandosi di mera allegazione di parte, è priva di qualsiasi valenza probatoria e non è quindi idonea a confutare quanto scritto nel rapporto dell’arbitro. Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del ruolo di capitano rivestito dal GOLA, la Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione comminata dal GS sia congrua e proporzionata e dunque, meritevole di integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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