COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Accademia San Leonardo Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Valleambrosia/Accad.San Leonardo del 10/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Accademia San Leonardo Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Valleambrosia/Accad.San Leonardo del 10/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006 La società ACCADEMIA SAN LEONARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FILIPPO ABBATESCIANNI per 5 GARE, lamentando che la squalifica era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che effettivamente il comportamento del calciatore sanzionato deve essere valutato con minor rigore in quanto lo stesso ha rivolto al direttore di gara una frase minacciosa venendo perciò espulso e quindi è rimasto sul terreno di gioco per meno di un minuto senza mai entrare in contatto fisico con l’arbitro. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore FILIPPO ABBATESCIANNI a 3 GARE disponendo l’accredito della relativa tassa, se versata.
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