COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Pontida Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Sondrio Nuova Atl.Almenno/Pontida del 02/12/2006 C.U. n.18 del Comitato di BERGAMO datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Pontida Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Sondrio Nuova Atl.Almenno/Pontida del 02/12/2006 C.U. n.18 del Comitato di BERGAMO datato 14/12/2006 La società PONTIDA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori ANDREA CROTTI sino al 05/12/2007; ROTA MICHAEL per 6 GARE e comminato alla società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; lamentando che il CROTTI ha strappato il cartellino rosso all’arbitro senza riuscirci; il ROTA non ha lanciato le scarpe in direzione del direttore di gara, ma si è limitato a protestare. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: dal referto arbitrale e dal referto medico allegato, emerge che il CROTTI preso l’arbitro per il polso il quale aveva subito un trauma circa 20 giorni prima. Tale comportamento ha impedito al direttore di gara di proseguire la gara per il dolore. Il ROTA espulso per contegno ripetutamente offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro ha altresì lanciato una scarpa verso l’arbitro stesso. Considerato che la valutazione di sospendere o proseguire la gara per problemi fisici compete all’arbitro con decisione insindacabile che sul caso di specie tale sospensione è stata causata dal calciatore CROTTI, deve ritenersi corretta la decisione del GS, di comminare alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Merita di essere ridotta la squalifica comminata al CROTTI in quanto il suo gesto non è stato violento, visto che l’arbitro aveva già subito un trauma al polso 20 giorni prima. Deve infine essere confermata la squalifica al ROTA in relazione alla gravità del comportamento tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ANDREA CROTTI a tutto il 30/06/2007; conferma per il resto le decisioni del GS. dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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