COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Segrate Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Vimo/Segrate del 09/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Segrate Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Vimo/Segrate del 09/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006 La società SEGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: FEDERICO MARRAS – STEFANO D’ASCENZO – SIMONE ASCHETTINO per 5 GARE – e comminato l’ammenda di Euro 100,00, lamentando che i calciatori non avrebbero preso parte alla rissa, reagendo al comportamento violento tenuto da un avversario. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il reclamo non può essere accolto. Infatti, come emerge dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, i calciatori MARRAS – D’ASCENZO e ASCHETTINO hanno preso parte alla rissa, tenendo un comportamento violento. In particolare i MARRAS ha preso a pugni un avversario, ricevendo a sua volta pugni. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica le squalifiche comminate dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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