COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.D. Olmese Cornaredo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Olmese/Sedriano del 02/12/2006 C.U. n.23 del Comitato di MILANO datato 21/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.D. Olmese Cornaredo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Olmese/Sedriano del 02/12/2006 C.U. n.23 del Comitato di MILANO datato 21/12/2006 La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V° e 42 comma VI° del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII° del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo, rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce ai sensi dell’art.29 comma IX° del CGS motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la OLMESE CORNAREDO abbia inviato copia del reclamo alla controparte (A.C. SEDRIANO) e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo. DICHIARA INAMISSIBILE il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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