COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Prevalle Camp. 2^ Cat. Gir. F Gara Prevalle/Mompiano del 10/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di BRESCIA datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Prevalle Camp. 2^ Cat. Gir. F Gara Prevalle/Mompiano del 10/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di BRESCIA datato 14/12/2006 La società PREVALLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIACOMO MASSOLINI sino al 30/06/2007, lamentando che il calciatore sanzionato avrebbe avuto una “reazione piuttosto vivace, ma non violenta” nei confronti di un calciatore avversario, mentre, con riferimento all’arbitro, si sarebbe limitato a toccarlo sul collo per indicargli il punto esatto dove era stato colpito da uno sputo sempre da parte di un calciatore avversario. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il MASSOLINI, immediatamente dopo essere stato espulso per aver sputato contro un calciatore avversario, si è dapprima avventato sul cartellino rosso esibitogli dall’arbitro, per poi strattonare con violenza quest’ultimo afferrandolo per la giacchetta. Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte, è priva di valenza probatoria e non può, quindi, essere considerata idonea a confutare i fatti riportati nel referto arbitrale. Rileva, infine, che la sanzione comminata dal GS appare del tutto congrua e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal MASSOLINI così come descritta nel rapporto del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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