COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Valleambrosia Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Valleambrosia/Acc.San Leonardo del 10/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Valleambrosia Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Valleambrosia/Acc.San Leonardo del 10/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006 La società VALLEAMBROSIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori BANDERA GIORDANO e DE TARO GIOVANNI FRANCO sino al 10/03/2007, lamentando che i predetti calciatori non avrebbero spintonato l’arbitro, essendosi limitati a protestare verbalmente , e che, pertanto, la sanzione comminata dal GS sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nell’integrazione del referto di gara, alla quale deve essere attribuito la medesima valenza probatoria attribuibile al referto arbitrale, è inequivocabilmente indicato che i calciatori sanzionati, alla fine della gara, hanno spintonato l’arbitro. Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto dedotta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte, non può certamente essere tenuta idonea a confutare i fatti riportati nel referto arbitrale, che forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare. Osserva, infine, che le sanzioni comminate dal GS appaiono meritevoli di conferma, essendo del tutto congrua e proporzionata alle condotte poste in essere dai calciatori stessi, così come descritte nell’integrazione del referto arbitrale Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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