COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Tradate Camp. Prom. Gir. A Gara Tradate/Azzate del 21/01/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Tradate Camp. Prom. Gir. A
Gara Tradate/Azzate del 21/01/2007
La società TRADATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANGELO VEDDA per 4 GARE, lamentando che la sanzione comminatagli sarebbe eccessiva in relazione alla gravità dei fatti ascritti.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il VEDDA ha rivolto nei confronti di un calciatore avversario ripetute espressioni ingiuriose, arrivando ad offendere la madre dello stesso. Rileva altresì che tale condotta, pur censurabile e meritevole di essere sanzionata, non appare idoena a giustificare integralmente la squalifica comminata dal GS che risulta eccessiva e meritevole di riduzione.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore ANGELO VEDDA a 2 GARE
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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