COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Nuova Rozzano Camp. 3^ Cat. Gir. E Avverso la delibera del GS relativa alla gara: Gara Real 2000 Rozzano/Nuova Rozzano del 03/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Nuova Rozzano Camp. 3^ Cat. Gir. E Avverso la delibera del GS relativa alla gara: Gara Real 2000 Rozzano/Nuova Rozzano del 03/12/2006 C.U. n.22 del Comitato di MILANO datato 14/12/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, presa visione del referto arbitrale, sentito a chiarimenti il direttore di gara, che ha corretto e precisato per iscritto, quanto erroneamente indicato nel proprio referto. In accoglimento del ricorso proposto dalla POL. NUOVA ROZZANO manda assolto il calciatore STEFANO CIRIGLIANO e revoca la squalifica disposta a suo carico. Rimette agli atti al GS per l’assunzione dei provvedimenti di sua competenza. Ricorrono giuste motivazioni per non addebitare la relativa tassa.
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