COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Real Navecortine Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara San Bartolomeo / Navecortine del 27/01/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Real Navecortine Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara San Bartolomeo / Navecortine del 27/01/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. NAVECORTINE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società G.S. SAN BARTOLOMEO avrebbe fatto partecipare l’allenatore sig. Ferrari Pierangelo in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che l’eventuale posizione irregolare dell’allenatore risulta del tutto ininfluente ai fini della regolarità della gara. Rilevato che la società G.S. SAN BATOLOMEO non ha inviato le sue deduzioni. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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