COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Meneghina Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. A – Gara Solese / Meneghina del 01/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Meneghina Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. A - Gara Solese / Meneghina del 01/02/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società S.S. MENEGHINA CALCIO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.S.D. SOLESE avrebbe fatto partecipare il calciatore DANIELE ALAMI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società SOLESE non ha inviato le proprie deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 27 datato 25/01/2007 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-17-42 n.2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società A.S.D. SOLESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società A.S.D. SOLESE l’ammenda di euro 130,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore DANIELE ALAMI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 15/03/2007 il dirigente accompagnatore sig. CESARE ANDREASI della società A.S.D. SOLESE. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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