COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Villa D’Almè Camp. Prom. Gir. C Gara VIlla D’Almè/Sovere del 11/02/2007 C.U. n. 30 del CRL datato 15/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Villa D’Almè Camp. Prom. Gir. C Gara VIlla D’Almè/Sovere del 11/02/2007 C.U. n. 30 del CRL datato 15/02/2007 La società U.S. VILLA D’ALME’ ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MICHELE RAVASIO per 3 GARE, lamentando che la sanzione comminata sarebbe eccessiva rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale è riportato che il sig. RAVASIO, pur avendo assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, non ha proferito espressioni ingiuriose e, comunque, lesive dell’onore e del decoro del direttore di gara. La Commissione Disciplinare ritiene, peraltro, che il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato seppur censurabile, possa essere valutato con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Michele RAVASIO a 2 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it