COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cavasport Camp. 2^ Cat. Gir. J Gara Cavasport/Salvirola del 28/01/2007 C.U. n. 25 del Comitato di Cremona datato 01/02/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Cavasport Camp. 2^ Cat. Gir. J
Gara Cavasport/Salvirola del 28/01/2007
C.U. n. 25 del Comitato di Cremona datato 01/02/2007
La società CAVASPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSIO MARAZZI sino al 30/06/2007, lamentando che i fatti ascritti al calciatore sanzionato sarebbero maturati a seguito di una particolare tensione conseguente all’espulsione comminata dopo un fallo di reazione. Pur non negandosi i fatti si asserisce che sono stati conseguenza di un momento di stizza.Ritenendo eccessiva la sanzione se ne chiede la riduzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente si osserva che la sottoscrizione del riscorso in questione non appare, in assenza di espressa indicazione del suo autore, riferibile a nessuno dei dirigenti dell’organigramma componenti il consiglio direttivo e che in considerazione di ciò non può ritenersi proveniente dalla società meritando la censura di inammissibilità. Effettuata tale doverosa premessa si rileva, altresì, che esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, appare che i fatti ascritti al calciatore MARAZZI sono stati posti in essere come riportato nel procedimento sanzionatorio reso in prime cure, che merita, di conseguenza la più ampia conferma uniformandosi agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
DICHAIRA
il reclamo INAMMISSIBILE e dispone l’addebito della relativa tassa.
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