COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Plavan F.C.V. Robbio in merito alla posizione irregolare del calciatore MILONE MASSIMO nella gara Plavan F.C.V.Robbio/Acemare del 12/02/2007 Camp. Calcio A5 Serie D. Gir. B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Plavan F.C.V. Robbio in merito alla posizione irregolare del calciatore MILONE MASSIMO nella gara Plavan F.C.V.Robbio/Acemare del 12/02/2007 Camp. Calcio A5 Serie D. Gir. B La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29, comma V e 42, comma VI, CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII, CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX, CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la PLAVAN F.C.V. ROBBIO abbia inviato copia del reclamo alla società ACEMARE F.C. e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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