COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Five Carugate Camp. Calcio A5 Serie D Gir. C Gara Tribiano/Carugare del 02/02/2007 C.U. n.29 del CRL datato 08/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Five Carugate Camp. Calcio A5 Serie D Gir. C Gara Tribiano/Carugare del 02/02/2007 C.U. n.29 del CRL datato 08/02/2007 La società FIVE CARUGATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCO PEZZOLI sino al 04/04/2007, lamentando che la sanzione irrogata al PEZZOLI è spropositata rispetto ai fatti che gli sono stati ascritti e chiede una congrua riduzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si osserva che il calciatore PEZZOLI a fina gara si rivolgeva al direttore di gara con frasi irriguardose e offensive. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore MARCO PEZZOLI a 3 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa, se versata.
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