COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Universal Solaro Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Universal Solaro/Bresso Calcio del 18/02/2007 C.U. n.31 del CRL datato 22/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Universal Solaro Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Universal Solaro/Bresso Calcio del 18/02/2007 C.U. n.31 del CRL datato 22/02/2007 La società UNIVERSAL SOLARO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCA NOBILE sino al 23/05/2007, lamentando che il predetto calciatore avrebbe posto in essere la condotta ascrittagli solo in quanto provocato dall’arbitro e che, pertanto, la sanzione comminata sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che l’assunto della reclamante secondo cui il direttore di gara avrebbe provocato il calciatore LUCA NOBILE non trova alcun riscontro probatorio e che, quindi, non sussiste alcun fondato motivo di censura in relazione alla decisione impugnata, la quale, avendo inflitto una sanzione congrua e proporzionata alla condotta posta in essere dal calciatore sanzionato, risulta meritevole d’integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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