COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Buscate Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Buscate/Barbaiana del 10/02/2007 C.U. n.27 del Comitato di LEGNANO datato 15/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Buscate Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Buscate/Barbaiana del 10/02/2007 C.U. n.27 del Comitato di LEGNANO datato 15/02/2007 La società BUSCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore JUAN IGNACIO PROFETA sino al 16/04/2007, lamentando che i fatti contestati al calciatore si sarebbero concretizzati in maniera parzialmente diversa da quanto indicato nel provvedimento impugnato. Innanzitutto si evidenzia che la condotta del calciatore PROFETA sarebbe maturata a seguito di una provocazione patita da un calciatore avversario e non si sarebbe materializzata in una azione violenta. Si chiede, di conseguenza, una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore PROFETA si è reso responsabile di un battibecco con un calciatore avversario e nel medesimo conteso temporale ha colpito l’avversario al mento con una testata senza provocare lesioni o ferite. Dopo il provvedimento di espulsione, in una manifestazione di protesta, ha calciato violentemente il pallone ed ha imprecato con frasi offensive, irriguardose e minacciose sia il calciatore avversario che il direttore di gara. Tenuto conto di quanto anzidetto, comunque, per ragioni di conformità con gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduare la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore JUAN IGNACIO PROFETA a tutto il 31/05/2007 Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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