COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Erminio Giana Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara Voluntas Osio/Giana Erminio Calcio del 24/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Erminio Giana Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara Voluntas Osio/Giana Erminio Calcio del 24/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007 La società ERMINIO GIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GRAFFEO NICOLO per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sostanzialmente la reclamante non contesta il contenuto del referto arbitrale, ma sostiene l’involontarietà del gesto compiuto dal GRAFFEO. In realtà il direttore di gara ha interpretato come volontario, seppure lieve, il gesto del calciatore sanzionato. Considerato che il comportamento del GRAFFEO non è stato connotato da carattere violento, ma di semplice protesta, la squalifica può trovare una lieve riduzione, Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore GRAFFEO NICOLO a 4 GARE Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it