COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Erminio Giana Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara Voluntas Osio/Giana Erminio Calcio del 24/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Erminio Giana Camp. Jun. Reg. Gir. F
Gara Voluntas Osio/Giana Erminio Calcio del 24/02/2007
C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007
La società ERMINIO GIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GRAFFEO NICOLO per 5 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sostanzialmente la reclamante non contesta il contenuto del referto arbitrale, ma sostiene l’involontarietà del gesto compiuto dal GRAFFEO. In realtà il direttore di gara ha interpretato come volontario, seppure lieve, il gesto del calciatore sanzionato. Considerato che il comportamento del GRAFFEO non è stato connotato da carattere violento, ma di semplice protesta, la squalifica può trovare una lieve riduzione,
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore GRAFFEO NICOLO a 4 GARE
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Erminio Giana Camp. Jun. Reg. Gir. F Gara Voluntas Osio/Giana Erminio Calcio del 24/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007"