COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Atl. Cesano Boscone Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Alcione/Atl.Cesano Boscone del 25/02/2007 C.U. n.32 del Comitato di MILANO datato 01/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Atl. Cesano Boscone Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Alcione/Atl.Cesano Boscone del 25/02/2007 C.U. n.32 del Comitato di MILANO datato 01/03/2007 La società ATL CESANO BOSCONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDE’ SILVIO per 4 GARE lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS, in quanto il comportamento del calciatore è stato posto in essere come reazione ad una azione violenta di un avversario. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva: il direttore di gara, sentito da Questa Commissione, ha precisato che in effetti il calciatore ANDE’ ha colpito con un calcio violento l’avversario in reazione a quanto subito dallo stesso. Pertanto la sanzione inflitta dal GS può trovare una lieve riduzione, nonostante la severa censurabilità di quanto commesso Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ANDE’ SILVIO a 3 GARE, Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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