COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Celadina Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Locate/Celadina del 25/02/2007 C.U. n.27 del Comitato di BERGAMO datato 01/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Celadina Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Locate/Celadina del 25/02/2007
C.U. n.27 del Comitato di BERGAMO datato 01/03/2007
La società CELADINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che squalificato il calciatore CHIARI MICHELE sino al 27/06/2007 e l’allenatore VISMARA FABRIZIO sino al 24/02/2008, lamentando che i fatti contestati ai propri tesserati sarebbero avvenuti subito dopo un incidente di gioco ad un calciatore e che in particolare l’allenatore invitava l’arbitro ad operare con buon senso, tenuto conto che a fronte del suddetto incidente invitava le squadre a riprendere il gioco. Nel medesimo contesto sarebbero maturati i fatti contestati al CHIARI che però non avrebbe colpito l’arbitro né con l’acqua né con la borraccia. Si chiede perciò una riduzione delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince la totale corrispondenza con i fatti ascritti sia all’allenatore sia al calciatore CHIARI. Il primo, infatti si è reso responsabile di frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara ed al provvedimento di espulsione gli metteva una mano alla gola stringendo con modesta forza senza conseguenze fisiche per l’arbitro. Il calciatore CHIARI dopo una ammonizione ha preso una borraccia e gettava addosso all’arbitro il suo contenuto, non pago scagliava la borraccia vuota in direzione dell’arbitro.
Appaiono, pertanto, del tutto congrue e meritevoli di conferma le sanzioni disposte in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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