COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Cassina Dè Pecchi Camp. Jun,. Prov. Gir. C Gara Vignate/Cassina de Pecchi del 17/02/2007 C.U. n.31 del Comitato di MILANO datato 22/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Cassina Dè Pecchi Camp. Jun,. Prov. Gir. C Gara Vignate/Cassina de Pecchi del 17/02/2007 C.U. n.31 del Comitato di MILANO datato 22/02/2007 La società CASSINA DE’ PECCHI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RICCARDO FATTORE sino al 30/06/2007, lamentando che seppure il calciatore si sia rivolto all’arbitro con frasi irriguardose non era intenzionato a spingerlo, ma si era limitato a protestare e che a causa di una spinta alle spalle subita da altri calciatori sarebbe finito a ridosso dell’arbitro poggiandogli le mani sul petto. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, sentito altresì l’arbitro a chiarimenti sui fatti, emerge la totale corrispondenza tra i fatti riportati dal direttore di gara e la sanzione del provvedimento reso in prime cure. Di conseguenza appare del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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