COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Società A.S. Galbiatese Campionato Promozione ad opera del Commissario Federale in data 21/02/2007.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Società A.S. Galbiatese Campionato Promozione ad opera del Commissario Federale in data 21/02/2007.
La Commissione Disciplinare
PREMESSO
Il Commissario Federale il 21/02/2007 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società sopraindicata per violazione dell’art.43 n.5 delle NOIF, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità alla pratica agonistica e per l’eventuale partecipazione a gare del calciatore SOTTOCASA GABRIELE.
- che sono stati esperiti gli incombenti di cui all’art.37 n.2 del CGS
- che è comparsa avanti questa commissione la società deferita sostenendo che la comunicazione era stata omessa per ignoranza della norma che la impone e che comunque il calciatore era stato immediatamente “fermato”.
La Commissione Disciplinare, preso atto dell’ammissione di responsabilità della società, accertato che il calciatore non è stato impiegato
DICHIARA
La responsabilità della società A.S. GALBIATESE per aver violato l’art.43 n. 5 delle NOIF.
COMMINA
alla società A.S. GALBIATESE l’ammenda di Euro 300,00
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera
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