COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Serenissima Camp. Jun,. Prov. Gir. B Gara Serenissima/Senago Calcio del 17/02/2007 C.U. n.28 del Comitato di PAVIA datato 22/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Serenissima Camp. Jun,. Prov. Gir. B Gara Serenissima/Senago Calcio del 17/02/2007 C.U. n.28 del Comitato di PAVIA datato 22/02/2007 La società SERENISSIMA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori MATTIA DEVIDE’ sino al 16/07/2007 e ANDREA GIANGASPRO sino al 02/04/2007, lamentando l’eccessività delle sanzioni “in quanto frutto di situazioni di incomprensioni accadute durante la gara in questione”. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che eventuali “situazioni di incomprensione” che peraltro la reclamante non si è neppure premurata di descrivere, non giustificherebbero comunque i comportamenti posti in essere dai calciatori sanzionati. Ciò posto, la CD osserva che la squalifica comminata al DEVIDE’, tenuto conto che questi non solo ha rivolto minacce nei confronti dell’arbitro, ma lo ha pure colpito con il pallone (seppur non in modo violento), appare congrua e proporzionata anche in considerazione del ruolo di capitan ricoperto dallo stesso. Altrettanto corretta appare, infine, a sanzione comminata al GIANGASPRO, il quale ha assunto un atteggiamento minaccioso contro il direttore di gara, arrivando a porli un dito sulla fronte. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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