COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Borgo San Siro Gifra Camp. Calcio Femminile Serie “D” Gir. B Gara Borgo S.Siro/Frogmontegani del 25/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Borgo San Siro Gifra Camp. Calcio Femminile Serie “D” Gir. B Gara Borgo S.Siro/Frogmontegani del 25/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007 La società BORGO SAN SIRO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato la calciatrice LUANA MERENDA sino al 09/05/2007, lamentando che la sanzione inflitta dal GS sarebbe eccessiva in relazione ai fatti contestati alla predetta calciatrice. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dalla MERENDA nei confronti del direttore di gara, costituito dall’averlo ripetutamente offeso, nonché spinto (seppur non violentemente), giustifica pienamente la sanzione comminata dal GS la quale appare del tutto congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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