COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Nuova Bolgiano Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara F.Scarioni/Nuova Bolgiano del 04/03/2007 C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 08/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Nuova Bolgiano Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara F.Scarioni/Nuova Bolgiano del 04/03/2007 C.U. n.33 del Comitato di MILANO datato 08/03/2007 La società NUOVA BOLGIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GUIDO ANGELETTI sino al 30/05/2007, lamentando che, diversamente da quanto affermato nella delibera impugnata, il predetto calciatore non avrebbe messo le mani sul petto del direttore di gara e “il provvedimento disciplinare” sarebbe stato “preso mentre il calciatore imprecando si allontanava dall’arbitro”. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso della gare, è chiaramente riportato che l’ANGELETTI, in occasione della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, si è avvicinato all’arbitro e, dopo averlo spinto ponendogli le mani sul petto, lo ha offeso. Nel referto è altresì precisato che il provvedimento di espulsione è stato assunto dal direttore di gara solo dopo il verificarsi dei predetti accadimenti. Ciò posto e considerato che la ricostruzione dei fatti addotta dalla reclamante è priva di qualsiasi efficacia probatoria, la CD ritiene che la sanzione comminata dal GS sia meritevole di conferma, risultando del tutto congrua e proporzionata rispetto alla condotta posta in essere dall’ANGELETTI così come riportata nel referto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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