COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Savoia Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Muggiò S.Carlo/Savoia Calcio del 25/02/2007 C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Savoia Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Muggiò S.Carlo/Savoia Calcio del 25/02/2007 C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007 La società SAVOIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VINCENZO VOCIANO sino al 18/04/2007, lamentando che l’azione violenta è stata posta in atto dal n.14 DAVIDE LA VERSA. Pertanto, il direttore di gara ha commesso un errore di persona. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato che l’autore del gesto violento (calci e pugni a calciatori della squadra avversaria) è stato effettivamente il capitano della società reclamante VINCENZO VOCIANO. Quindi alla luce di tale conferma e per la gravità della condotta del calciatore sanzionato la decisione del GS merita di essere pienamente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it