COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Olympic Retica Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Olympic Retica/Caprino Calcio del 25/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Olympic Retica Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Olympic Retica/Caprino Calcio del 25/02/2007 La società A.C. OLYMPIC RETICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara Olympic Retica - Caprino Calcio – C.U. 34 del CRL del 15/03/2007 – lamentando che l’arbitro non aveva interrotto per nebbia al 30° del secondo tempo, bensì l’aveva solamente sospesa temporaneamente in attesa che la nebbia presente sul terreno di giuoco si diradasse tanto che la gara stessa è ripresa 17 minuti dopo tale sospensione e portata a termine regolarmente. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche mediante invio alla squadra avversaria che fatto pervenire le proprie contro deduzioni osserva, Il reclamo merita di essere accolto. Infatti, il Direttore di Gara, nel suo supplemento di rapporto, ha chiaramente affermato di aver solamente sospeso la gara per nebbia e non di averla interrotta, tanto che non ha nemmeno detto “ai capitani di non rimanere più a disposizione”. Il fatto che l’arbitro, nel contempo, abbia effettuato tra fischi, non costituisce di per se stesso indice sufficiente a ritenere interrotta la gara, se le squadre non vengono autorizzate ad allontanarsi dal campo e quindi a non rimanere più a disposizione. Se si considera inoltre che qualche minuto più tardi le squadre hanno ripreso regolarmente la gara, confermando così che l’arbitro aveva semplicemente sospeso la gara e non l’aveva interrotta definitivamente, si deve ritenere legittimo il risultato conseguito sul terreno di gara. Il ripristino del risultato ottenuto sul terreno di gara peraltro si conforma altresì ai principi di lealtà sportiva previsti dall’art. 1 del CGS, se si tiene conto che la società Caprino Calcio ha ripreso regolarmente la gara, senza alcuna riserva e/o dubbio in merito al fatto che questa sia stata solamente sospesa e non interrotta definitivamente. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione impugnata, DISPONE di ripristinare il risultato della gara ottenuto sul terreno di gioco e precisamente Olympic Retica 1 Caprino Calcio 0. Si dispone l’accredito della relativa tassa.
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