COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Baranzatese Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Universal/Baranzatese del 11/03/2007 C.U. n.34 del CRL datato 15/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Baranzatese Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Universal/Baranzatese del 11/03/2007 C.U. n.34 del CRL datato 15/03/2007 La società BARANZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione dell’obbligo di disputare le prossime 3 GARE casalinghe a porte chiuse e l’ammenda di Euro 300,00, lamentando che le sanzioni comminate sono eccessive in relazione alla mera responsabilità oggettiva della società per il grave e violento comportamento tenuto da un suo calciatore nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, le sanzioni comminate dal GS, alla reclamante per responsabilità oggettiva devono ritenersi congrue in relazione all’estrema gravità dei fatti avvenuti sul terreno di gioco e commessi da un proprio calciatore nei confronti dell’arbitro (comportamento violento che ha provocato danni fisici all’arbitro). Pertanto, la decisione del GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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