COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nuova Frontiera Camp. 3^ Cat. Gir. C – Gara Nuova Frontiera/Grezzano del 04/03/2007 C.U. n.33 del COMITATO di MILANO datato 08/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Nuova Frontiera Camp. 3^ Cat. Gir. C - Gara Nuova Frontiera/Grezzano del 04/03/2007 C.U. n.33 del COMITATO di MILANO datato 08/03/2007 La società NUOVA FRONTIERA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DARIO GUIDONE sino all’8/03/2010, lamentando che la sanzione era eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che la delibera impugnata va confermata in quanto l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione non solo ha confermato il calcio subito dal calciatore, ma ha precisato che quest’ultimo non è riuscito a colpirlo una seconda volta solo perché trattenuto ed allontanato dai compagni di squadra; la sanzione è di conseguenza equa e congrua. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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