COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Superga Camp. Jun Prov. Gir. A Gara Valle Lomellina/Superga del 17/03/2007 C.U. n.31 del Comitato di PAVIA datato 22/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Superga Camp. Jun Prov. Gir. A Gara Valle Lomellina/Superga del 17/03/2007 C.U. n.31 del Comitato di PAVIA datato 22/03/2007 La società SUPERGA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO SACCHI per 4 GARE, lamentando che seppure il calciatore sanzionato si è reso responsabile di quanto gli è stato contestato il gesto non si sarebbe manifestato con un pugno alla testa del calciatore avversario, bensì in una spinta a mano aperta sul viso determinata da provocazioni verbali dell’avversario. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il calciatore si è indiscutibilmente reso responsabile di un comportamento altamente scorretto e comunque violento nei confronti di un calciatore avversario. In considerazione degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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