COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Settimo Milanese Camp. Prom. Gir. F Gara Rhodense/Settimo Milanese del 28/03/2007 C.U. n.37 Bis del CRL datato 05/04/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Settimo Milanese Camp. Prom. Gir. F
Gara Rhodense/Settimo Milanese del 28/03/2007
C.U. n.37 Bis del CRL datato 05/04/2007
La società SETTIMO MILANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA BRAMBILLA per 2 GARE lamentando la mancanza di motivazione della sanzione, perciò chiede la riduzione almeno di una gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal GS relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell’art.41 3° comma lett. a del CGS, le sanzioni comminate ai tesserati fino a DUE GARE o squalifiche a termine fino a quindici giorni non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto la CD
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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