COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sagnino Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Real Como/Sagnino del 25/02/2007 C.U. n.28 del Comitato di COMO datato 01/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sagnino Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Real Como/Sagnino del 25/02/2007 C.U. n.28 del Comitato di COMO datato 01/03/2007 La società SAGNINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore MARIO D’ARCANGELO sino al 23/04/2007, lamentando che lo stesso, diversamente da quanto indicato nella decisione impugnata, non avrebbe colpito con dei calci la porta dello spogliatoio dell’arbitro e che, pertanto, la sanzione comminata sarebbe eccessiva posto che il sig. D’ARCANGELO si sarebbe limitato a protestare verbalmente contro il direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che la reclamante, dopo aver fatto richiesta d’audizione in sede di reclamo, con fax del 04/04/2007 ha rinunciato a tale istanza, Si osserva poi, che la dichiarazione scritta dal sig. Antonio AQUILINI allegata al reclamo non può essere utilizzata ai fini probatori, non essendo ammesso tale mezzo di prova ai sensi dell’art.31 del CGS. Ciò posto, si evidenzia che la ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte priva di valenza probatoria, non è certamente idonea a confutare i fatti descritti nel referto arbitrale, nel quale è chiaramente riportato che il D’ARCANGELO, al termine della gara, ha rivolto nei confronti del direttore di gara frasi offensive ed ingiuriose, giungendo a colpire con dei calci la porta dello spogliatoio dell’arbitro. In ragione di ciò, si ritiene che la sanzione inflitta dal GS sia congrua e proporzionata e, dunque, meritevole di integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it