COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Borgarello Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara Borgarello/Besate del 25/03/2007 C.U. n.32 del Comitato di PAVIA datato 29/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Borgarello Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara Borgarello/Besate del 25/03/2007 C.U. n.32 del Comitato di PAVIA datato 29/03/2007 La società BORGARELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3; nella gara in oggetto sono stati impiegati i seguenti 3 giovani calciatori: il n.2 CATI GIOVANNI; il n.3 CASAGRANDE ROSARIO; il n,4 TROPEA RICCARDO, in realtà al 20’ del 2T è stato sostituito il n.8 DI NAPOLI MICHELE con il n.13 SCATTORIN LUCA e non come affermato erroneamente nel referto arbitrale il n.3 CASAGRANDE ROSARIO con il n.13 SCATTORIN LUCA. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva:l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha confermato che la reclamante ha effettivamente sostituito il n.3 CASAGRANDE ROSARIO con il n.13 SCATTORIN LUCA. Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del GS la quale merita di essere confermata Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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