COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. ROMANENGO Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Romanengo/San Carlo Crema del 11/03/2007 C.U. n.31 del Comitato di CREMONA datato 15/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. ROMANENGO Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Romanengo/San Carlo Crema del 11/03/2007 C.U. n.31 del Comitato di CREMONA datato 15/03/2007 La società ROMANENGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato della gara conseguito sul terreno di gioco, lamentando che la gara stessa è stata arbitrata da un arbitro non designato e ne chiede la ripetizione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il designatore degli arbitri, sentito da Questa Commissione, ha dichiarato che la gara è stata arbitrata dall’arbitro effettivamente da lui designato. Infatti, solamente per un disguido si sono recati sul medesimo campo due arbitro, ma in realtà dopo un suo intervento ha arbitrato la gara l’arbitro effettivamente da lui designato. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato in quanto la gara è stata correttamente arbitrata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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