COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Dindelli Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Dindelli/Vignate del 24/03/2007 C.U. n.37 del Comitato di MILANO datato 05/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Dindelli Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Dindelli/Vignate del 24/03/2007 C.U. n.37 del Comitato di MILANO datato 05/04/2007 La società DINDELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Edoardo ALICINO per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore ALICINO, a gioco fermo, colpiva volontariamente con un calcio un avversario facendolo cadere a terra. Pertanto, visto il comportamento tenuto dall’ALICINO la squalifica comminatagli dal GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it