COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Igor Camp. Calcio A5 Serie D Gir. B – Gara Igor/Five To Seven del 19/03/2007 C.U. n.36 del CRL datato 29/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Igor Camp. Calcio A5 Serie D Gir. B - Gara Igor/Five To Seven del 19/03/2007
C.U. n.36 del CRL datato 29/03/2007
La società FC IGOR ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Davide MARINETTI per 5 GARE, lamentando che il calciatore ha protestato nei confronti dell’arbitro animatamente e reiteratamente. Pertanto la reclamante chiede una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:dal rapporto di gara emerge chiaramente che il comportamento del calciatore è stato posto in atto in unico contesto al termine della gara, senza però scadere in comportamento violento.
Pertanto la sanzione comminata dal GS può essere lievemente mitigata.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Davide MARINETTI a 4 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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